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AGCOM ROC – OBBLIGO PER I FORNITORI DI SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI DI COMUNICARE I CRITERI IN BASE AI QUALI SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA

Con la delibera n. 224/23/CONS, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha istituito, ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, l’elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera, i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sono tenuti a comunicare i criteri, individuati dall’articolo 2, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, in base ai quali sono soggetti alla giurisdizione italiana. A tal fine è stata predisposta una versione aggiornata del modello 24/ROC.

I fornitori non ancora iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione dovranno indicare il criterio/i all’atto dell’iscrizione al Registro, mentre i soggetti già iscritti dovranno dichiarare tale informazione con una comunicazione di variazione ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato A alla delibera 666/08/CONS entro e non oltre il 02/12 p.v.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 13 dell’allegato A alla richiamata delibera n. 666/08/CONS, la domanda di iscrizione al Registro e le comunicazioni di variazione, devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante accesso ai servizi ROC presenti sul portale www.impresainungiorno.gov.it.